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Sez. 3 - , Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 (Rv. 650180 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da "vacanza rovinata" - Natura giuridica - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650180-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)