Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4545 del 08/03/2016 (Rv. 639194 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Passaggio a diversa amministrazione o a settori diversi della stessa amministrazione - Principio della parità di trattamento contrattuale - Portata - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di lavoro pubblico, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra, ovvero nell'ipotesi di mutamento di posizione all'interno della stessa amministrazione con assegnazione a settori diversi da quelli di provenienza, dev'essere assicurata la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente o il settore di destinazione, opera secondo la regola del riassorbimento degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in pejus" del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa alla modifica della posizione lavorativa all'interno della medesima amministrazione comunale per effetto dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico a un soggetto privato, con facoltà per il personale di optare per il mantenimento del rapporto alle dipendenze del Comune).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)