Sez. L, Sentenza n. 5097 del 02/03/2011 (Rv. 616284 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Passaggio a diversa amministrazione - Principio della parità di trattamento contrattuale - Portata - Deroghe - Condizioni - Fattispecie relativa alla spettanza dell'indennità di amministrazione ai lavoratori transitati dai ruoli del Ministero dei Lavori pubblici a quelli del Ministero dei Trasporti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa P.A., l'eventuale diversificazione del rispettivo trattamento economico richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l'amministrazione, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. (Principo affermato dalla S.C. in fattispecie relativa al passaggio di lavoratori addetti al Servizio di escavazione dei porti, dai ruoli del Ministero dei Lavori pubblici a quelli del Ministero dei Trasporti, in base al d.m. 15 giugno 1995, ed alla relativa spettanza dell'indennità di amministrazione ex art. 34, primo e secondo comma, del CCNL del 16 maggio 1995, comparto Ministeri personale non dirigente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)