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Sez. U, Sentenza n. 7420 del 05/10/1987 (Rv. 455421 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - ART. 21 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - DIRITTO DEL SUBAFFITTUARIO DI CHIEDERE IL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO - APPLICAZIONE NEI GIUDIZI IN CORSO - DOMANDA RICONVENZIONALE - PREVENTIVA PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 46 LEGGE N. 203 DEL 1982 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455421-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - ART. 21 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - DIRITTO DEL SUBAFFITTUARIO DI CHIEDERE IL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO - APPLICAZIONE NEI GIUDIZI IN CORSO - DOMANDA RICONVENZIONALE - PREVENTIVA PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 46 LEGGE N. 203 DEL 1982 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla controversia promossa dal concedente di fondo rustico, per denunciare l'Invalidità del contratto di subaffitto stipulato dal proprio affittuario, la circostanza che il rapporto di subaffitto sia in corso, al momento dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, rende applicabile la nuova disciplina dettata in proposito dall'art. 21 di tale legge, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 53 della legge medesima. Al subaffittuario, pertanto, a seguito di quello "ius superveniens", deve riconoscersi il diritto di chiedere in via riconvenzionale il subingresso nel rapporto, sempreché ricorrano i presupposti fissati dal citato art. 21, ivi inclusa la detenzione personale del fondo, senza che la proposizione di siffatta riconvenzionale sia soggetta alla preventiva procedura conciliativa contemplata dallo art. 46 della citata legge.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)