Sez. 3, Sentenza n. 9792 del 02/10/1998 (Rv. 519348 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Rapporti in corso - Art. 53 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità anche ai rapporti originati da titolo nullo ma protratti nel tempo per volontà delle parti - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 53, comma primo della legge n. 203 del 1982 - in virtù della quale detta legge si applica a tutti i rapporti comunque in corso all'entrata in vigore della stessa anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva - si interpreta nel senso che l'espressione avverbiale "comunque" rende applicabile la norma anche ai rapporti originati da titolo nullo, ma protrattisi nel tempo per volontà delle parti, con la sola eccezione delle occupazioni meramente abusive e prive di qualsiasi titolo. Consegue, che, in relazione ad un contratto di subaffitto di fondo rustico stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, ma in corso al momento dell'entrata in vigore di questa, il subaffittuario ha diritto al subingresso nel rapporto di affitto a norma dell'art. 21 della legge n. 203 citata.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)