Sez. U, Sentenza n. 26369 del 10/10/2024 (Rv. 672372-02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Norme del codice deontologico forense - Criterio di specialità - Applicabilità - Criteri - Fattispecie relativa alla condotta di violenza sessuale in danno di terzi.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Poiché nel procedimento a carico degli avvocati il giudice disciplinare può, entro il limite della ragionevolezza, individuare l'esatta configurazione della violazione in clausole generali oppure in norme deontologiche speciali, non è irragionevole ravvisare in un comportamento integrante una violenza sessuale a danno di terzi l'illecito, di carattere generale, di cui all'art. 9, comma 2, del codice deontologico (violazione dei doveri di probità, dignità e decoro al di fuori dell'attività professionale), punito più severamente di quello, più specifico, di cui all'art. 63 dello stesso codice (rapporti con i terzi), sanzionato con il semplice avvertimento.
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)