Sez. U - , Sentenza n. 8313 del 25/03/2019 (Rv. 653285 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Norme del codice deontologico forense - Natura - Fonti normative integrative del precetto legislativo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare - Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica - Necessità - Rilevanza del "nomen juris" dell'incolpazione - Esclusione - Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare - Individuazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.
Riferimenti normativi: Legge 03/11/2012 num. 247 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)