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Sez. L, Sentenza n. 978 del 18/02/1986 (Rv. 444496 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444496-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il consulente tecnico d'ufficio, quando sia stato autorizzato, a norma dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ., a compiere le indagini senza la presenza del giudice, deve, a garanzia della difesa, dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere (art. 90 disp. Att.). L'omissione della comunicazione secondo le menzionate forme, per la cui inosservanza non è prevista specifica sanzione, non induce nullità, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state poste in grado di assistere alle indagini e di svolgere attività difensiva. L'accertare se siano state o meno violate siffatte garanzie rientra nei compiti del giudice del merito, il cui giudizio non è censurabile in Sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici. (V 627/84, mass n 432891).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)