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Sez. L, Sentenza n. 627 del 26/01/1984 (Rv. 432891 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DEL GIORNO, ORA E LUOGO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NULLITÀ RELATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432891-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DEL GIORNO, ORA E LUOGO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NULLITÀ RELATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dello inizio delle operazioni peritali costituisce cassa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti, per non essere state queste poste in grado di intervenire alle operazioni medesime. Tale omissione, comunque, dà luogo solo ad una nullità relativa, che risulta sanata se non è fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione e non può essere quindi sollevata, per la prima volta, in Sede di legittimità, ove non sia stata proposta all'udienza di discussione davanti al giudice d'appello. (V 774/83, mass n 425519; (V 2594/80, mass n 406338; (V 1207/79, mass n 397427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 441, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)