Sez. L, Sentenza n. 11385 del 17/06/2004 (Rv. 573714 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Pubblica amministrazione convenuta - Individuazione del foro erariale - Criteri - Fattispecie relativa a pagamenti non da eseguirsi mediante ruoli.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)