Sez. 1, Sentenza n. 1610 del 01/03/1996 (Rv. 496086 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Somma di denaro - Pagamento - Domanda nei confronti della P.A. - Competenza per territorio - Criteri ex art. 20 c.p.c. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma quarto cod. civ., 54 R.D. n. 2440 del 1923, 278 lett. d), 287 e 407 R.D. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)