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Sez. L, Sentenza n. 9430 del 07/09/1995 (Rv. 493945 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Omissione - Nullità della sentenza - Esclusione - Modalità di utilizzazione - Discrezionalità del giudice di merito.
Stato
decisa il 1995-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493945-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI

Nel rito del lavoro, l'interrogatorio libero delle parti, pur essendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza. D'altra parte i modi della concreta utilizzazione di tale strumento processuale rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)