Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 12/04/2006 (Rv. 588170 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dinanzi alla corte d'appello - Diritto del ricorrente ad essere sentito - Finalità ed ambito - Parte presente assistita dal proprio difensore - Inerzia della parte e del suo difensore - Mancata sollecitazione a rendere dichiarazioni - Nullità del procedimento - Configurabilità - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento relativo all'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto della parte ricorrente ad essere sentita dalla corte d'appello, sancito dall'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, costituisce espressione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che si coniuga con l'iniziativa di parte. Esso, pertanto, è soddisfatto quanto l'interessato è messo in condizione di partecipare all'udienza con l'assistenza del difensore tecnico, e di rappresentare alla corte d'appello tutte le circostanze che esso ritenga utili ai fini della decisione. e siccome tale diritto non si traduce nell'obbligo della corte di procedere comunque all'audizione della parte presente, ove non siano avanzate istanze in tal senso, non vi è lesione del contraddittorio, e conseguentemente non è configurabile nullità del procedimento, quando la parte, pur presente, non si attivi per essere ascoltata né direttamente né indirettamente per il tramite del difensore, per il solo fatto che essa non sia stata sollecitata dal giudice a rendere dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)