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Sez. 1, Sentenza n. 773 del 05/02/1985 (Rv. 438971 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER L'ESECUTIVITÀ - NATURA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - CARATTERE SOSTANZIALE DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438971-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER L'ESECUTIVITÀ - NATURA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - CARATTERE SOSTANZIALE DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ.*

Il procedimento camerale, mediante il quale la Corte d'appello rende esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici pronuncianti la nullità del matrimonio concordatario, a norma dell'art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847, ha natura giurisdizionale analoga a quella dei provvedimenti per la delibazione di sentenze rese da altri organi estranei all'ordinamento statuale, e termina con un provvedimento impropriamente denominato ordinanza, ma avente carattere sostanziale di sentenza, in quanto con esso la nullità pronunciata dal giudice ecclesiastico acquista Rilevanza per l'ordinamento italiano e si riverbera sugli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio stesso. Pertanto l'ordinanza suddetta può essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. (Conf 332/84, mass n 432600; (Conf 6739/83, mass n 431457).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)