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Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 10/03/1995 (Rv. 491053 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio religioso - Nullità - Dichiarazione - Relativa sentenza ecclesiastica - Delibazione - Richiesta - Eredi del coniuge - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491053-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, deve escludersi la legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio religioso da quest'ultimo contratto, anche nell'ipotesi in cui tali eredi, sulla base delle norme del codice canonico, hanno proseguito l'azione di nullità innanzi al giudice ecclesiastico ed abbiano ottenuto la relativa pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)