Sez. 5, Sentenza n. 125 del 26/01/1971 Ud. (dep. 08/03/1971) Rv. 117059 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'IMPUTATO - COSTITUISCE PROVA DELLA DISTRAZIONE O DELL'OCCULTAMENTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'IMPUTATO - COSTITUISCE PROVA DELLA DISTRAZIONE O DELL'OCCULTAMENTO.*
Il fallito ha l'Obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni (merci ricevute, denaro riscosso) dei quali sia certa la preesistenza nel suo patrimonio, perche la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle sue obbligazioni comporta una limitazione della liberta di disposizione dei beni anzidetti, tutelata da sanzione penale nei confronti del debitore stesso nell'ipotesi di fallimento. Di conseguenza, la mancata dimostrazione della destinazione data dal fallito a quei beni puo essere dal giudice assunta come elemento di prova della distrazione o dell'occultamento dei beni stessi. (Conf 115675, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)