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Sez. 5, Sentenza n. 4603 del 17/12/2010 Cc. (dep. 08/02/2011) Rv. 249245 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Operatività della causa estintiva in dipendenza dell'art. 425, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, del giudizio di bilanciamento delle circostanze - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249245-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

È illegittima la declaratoria di estinzione del reato pronunciata in dipendenza dell'applicazione dell'art. 425, comma secondo, cod. proc. pen. - per il quale "ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen." - e, pertanto, del giudizio di bilanciamento tra le varie circostanze, in quanto il novellato art. 157 cod. pen., introdotto con legge n. 251 del 2005, - che, in linea di principio, esclude rilievo alle circostanze per determinare il tempo necessario a prescrivere - è successivo alla previsione del predetto art. 425, comma secondo, il quale è, quindi, abrogato, in virtù del principio per cui "lex posterior derogat legi anteriori".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)