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Sez. 2, Sentenza n. 9539 del 13/02/2008 Ud. (dep. 03/03/2008) Rv. 239550 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Determinazione del termine - Irrilevanza delle circostanze attenuanti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239550-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti eventualmente sussistenti, in quanto tale soluzione è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito poiché non irragionevole nè arbitraria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 157 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)