Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 05/04/1966 Ud. (dep. 15/07/1966) Rv. 102121 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI VEDER PERSEGUITO IL COLPEVOLE - SUFFICIENZA.*
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI VEDER PERSEGUITO IL COLPEVOLE - SUFFICIENZA.*
Per la validita della querela non occorre che l'esponente ricorra a formule sacramentali o che precisi la definizione giuridica del fatto lesivo di cui si duole, essendo invece sufficiente ch'egli, descrittolo, manifesti con chiarezza la sua volonta che l'autore di esso sia sottoposto a procedimento penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)