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Sez. 1, Sentenza n. 8679 del 13/08/1993 (Rv. 483448 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. - Limite alla regola del libero convincimento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483448-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. costituisce una norma processuale speciale che non contraddice, nello spirito del precetto di cui all'art. 30 Cost., il principio della libera ricerca, con ogni mezzo di prova, della paternità o maternità naturale, ma pone soltanto un limite alla regola generale del libero convincimento del giudice sancito dall'art. 116 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice stesso, pur sempre libero nella scelta e nell'impegno degli strumenti per l'accertamento del rapporto di filiazione, è tuttavia vincolante nella valutazione delle risultanze processuali nel senso imposto dalla citata disposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)