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Sez. 1, Sentenza n. 3486 del 04/04/1998 (Rv. 514214 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Nuova disciplina conseguente alla riforma del 1975 - Regola generale del libero convincimento del giudice - Limiti - Implicanze - Obbligo di ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514214-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

Mentre nella originaria formulazione dell'art. 269 cod. civ. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della legge 19 maggio 1975, n. 151)la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell'art. 269 cit. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l'insufficienza - a tal fine - della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)