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Sez. 3, Sentenza n. 1011 del 30/03/1968 (Rv. 332425 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - ALTRI CRITERI - CARATTERE SUSSIDIARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332425-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - ALTRI CRITERI - CARATTERE SUSSIDIARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art. 1362 cod.civ. impone di ricostruire la volonta dei contraenti in primo luogo, alla stregua del significato letterale delle espressioni da essi adoperate e, soltanto ove tale criterio ermeneutico si appalesi inadeguato per genericita, equivocita od incompletezza delle espressioni usate dai contraenti medesimi, consente all'interprete di fare ricorso alla valutazione del comportamento complessivo delle parti ed agli altri criteri sussidiari previsti dalle successive Disposizioni. Di conseguenza, il Sindacato della Corte di Cassazione puo essere sollecitato non gia sul giudizio di fatto che ne riassume il risultato bensi soltanto sul procedimento logico seguito dal giudice del merito per il conseguimento del medesimo. E pero, quando il rispetto dei canoni legali di ermeneutica non sia mancato, contro una motivazione esauriente ed immuni da vizi di logica, non resta materia per la proposizione di utili censure in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)