Sez. L, Sentenza n. 2058 del 14/03/1990 (Rv. 465892 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE PRIORITARIO - LIMITI - CRITERIO LETTERALE E CRITERIO LOGICO - COORDINAMENTO - NECESSITÀ - PORTATA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE PRIORITARIO - LIMITI - CRITERIO LETTERALE E CRITERIO LOGICO - COORDINAMENTO - NECESSITÀ - PORTATA - FATTISPECIE.*
In tema d'interpretazione della volontà negoziale, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, giacché l'art. 1362 cod. civ., richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, disponendo che il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, con la conseguenza che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinato e armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti e che solo all'interno di tale ricerca (la quale si giova anche del contesto relazionale anche successivo dell'atto) può in concreto attribuirsi prevalentemente al criterio letterale per effetto della ravvisata coincidenza dell'espressione usata con la volontà negoziale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S. C. - aveva escluso la sussistenza di una duplice proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato). (V 4472/87, mass n 453186; (V 5657/86, mass n 448139; (1011/68, mass n 332425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)