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Sez. 5, Sentenza n. 21477 del 12/10/2007 (Rv. 601174 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE | Attribuzione "post mortem" dei redditi di una fondazione - Natura - Legato - Difetto di autografia - Rilevanza - Esclusione - Assoggettabilità ad imposta di successione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601174-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE

L'atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l'atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l'autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l'acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all'imposta sulle successioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)