diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12458 del 07/07/2004 (Rv. 574256 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA | Autografia - Portata - Fattispecie -.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574256-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento secondo il principio "utile per inutile non vitiatur".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)