Sez. 2, Sentenza n. 7897 del 28/09/1994 (Rv. 487935 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti soppressi con obbligo di bilancio - Debiti - Collocazione cronologica - Principio della competenza - Applicabilità - Fattispecie -
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
La collocazione cronologica dei debiti degli enti soppressi con obbligo di bilancio (nella specie, O.N.P.I.), nei casi in cui la data di questi assume rilievo ai fini della individuazione dell'ente sul quale essi gravano secondo la disciplina prevista dagli artt. 117 d.P.R. 24 luglio 1978 n. 616 e 1 "sexies" D.L. 18 agosto 1978 n. 481 - conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 21 ottobre 1978 n. 641, deve essere fatta in base al cosiddetto principio della competenza, per il quale l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere compatibilmente attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (principio di cassa). (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che il debito per il pagamento del prezzo di merce acquistata dall'ente successivamente soppresso doveva considerarsi sorto, quale che fosse il termine di adempimento, sin dal momento della conclusione del contratto e perciò assunto dal Ministero del Tesoro, sul quale erano state trasferite le passività esistenti alla data della soppressione, piuttosto che dalla Regione o dal Comune, al quale il patrimonio dell'ente era stato successivamente trasferito, con tutte le sopravvenute passività).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/03/1948 num. 361, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 117, Decreto Legge 18/08/1978 num. 481 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 21/10/1978 num. 641 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)