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Sez. U, Sentenza n. 71 del 12/01/1972 (Rv. 355767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - RIFERIMENTO AL GIORNO DEL TRASFERIMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355767-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - RIFERIMENTO AL GIORNO DEL TRASFERIMENTO - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, il quale dispone che l'imposta di registro (cosi come le altre imposte sui trasferimenti di ricchezza) deve essere commisurata al valore venale che i beni, oggetto del negozio avevano in comune commercio 'al giorno del trasferimentò, tale giorno, rispetto ai negozi immediatamente traslativi, corrisponde a quello di formazione e di sottoscrizione del contratto e non a quello della registrazione dell'atto.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)