Sez. 5, Sentenza n. 29451 del 17/12/2008 (Rv. 606050 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Principio generale dettato dall'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Sussistenza - Valutazione dei beni trasferiti - Riferimento - Scrittura privata - Data certa - Data della registrazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, deve ritenersi, sulla base della normativa tributaria vigente, che il legislatore ha inteso ampliare il concetto di terzo cui fa riferimento l'art. 2704 cod. civ., comprendendovi anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (ad esempio attraverso fittizie retrodatazioni). Ne deriva che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avverso l'avviso di imposta suppletiva di registro, proposto dal contribuente che chiedeva l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 118 del 1985 per la cosiddetta "prima casa").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 41, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1 lett. A, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)