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Sez. U, Sentenza n. 4245 del 21/09/1978 (Rv. 393890 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ECONOMICI E NON ECONOMICI - CONSEGUENTE DISCRIMINAZIONE FRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CARATTERE INNOVATIVO DELLA DISCIPLINA EX ART 409 N 4 E 5 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - DOMANDA DEL SANITARIO DI RUOLO TENDENTE ALLA NOMINA A PRIMARIO DELL'ENTE OSPEDALIERO DI INCONTROVERSA NATURA NON ECONOMICA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393890-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ECONOMICI E NON ECONOMICI - CONSEGUENTE DISCRIMINAZIONE FRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CARATTERE INNOVATIVO DELLA DISCIPLINA EX ART 409 N 4 E 5 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - DOMANDA DEL SANITARIO DI RUOLO TENDENTE ALLA NOMINA A PRIMARIO DELL'ENTE OSPEDALIERO DI INCONTROVERSA NATURA NON ECONOMICA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Nessuna modifica alla giurisdizione sui rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici e stata apportata dall'art 409 n 4 e 5 cod proc civ, quale risulta dalle modifiche di cui all'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533. Questa norma, nello stabilire che il particolare rito del lavoro introdotto con la legge citata si applica ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente e prevalentemente attivita economica e nel far salva la disciplina relativa ad enti diversi, si e limitata a codificare i risultati giurisprudenziali secondo cui la discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, nella materia in questione e direttamente collegata alla distinzione fra enti pubblici economici ed enti pubblici non economici (salva naturalmente l'ipotesi di mancato inserimento del prestatore d'opera nell'organizzazione dell'ente. Pertanto, quando non si controverta sulla natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro (nella specie, ente ospedaliero), mentre l'inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'ente e insito nella sua qualifica di sanitario di ruolo (aiuto ospedaliero) assunto in base a regolare concorso la controversia tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto del lavoratore alla nomina a primario rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3783/75, mass n 377987; (V 1865/77, mass n 385587).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)