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Sez. U, Sentenza n. 1865 del 12/05/1977 (Rv. 385587 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (OSPEDALE VITTORIO EMANUELE SECONDO DI CATANIA).*
Stato
decisa il 1977-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385587-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (OSPEDALE VITTORIO EMANUELE SECONDO DI CATANIA).*

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n 32, quali strumenti fondamentali con cui lo stato e le regioni provvedono alla tutela della salute pubblica attraverso prestazioni sanitarie ed attivita collaterali connesse alla predetta finalita, secondo programmi legislativamente determinati e criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro, sono enti pubblici non economici. Le controversie relative al rapporto d'impiego con i loro dipendenti rientrano, pertanto, nella Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (nella specie la giurisdizione amministrativa e stata dichiarata in relazione alla domanda proposta contro l'ospedale Vittorio Emanuele secondo di Catania da un ragioniere per ottenere un'integrazione dello stipendio, corrisposto in misura inferiore al dovuto). (Conf 2592/74, mass n 371022; (Conf 1160/71, mass n 351279).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)