Sez. 1, Ordinanza n. 30758 del 22/11/2025 (Rv. 677071-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Identità del rapporto sostanziale ceduto - Conseguenze - Modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cessione di crediti in sofferenza determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dai quale essi derivano, lasciandone inalterati termini e modalità, sicché il debitore ceduto, senza che sia necessario il suo consenso, diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario e non può determinarsi alcuna modifica peggiorativa della sua posizione originaria.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)