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Sez. U, Sentenza n. 105 del 13/01/1989 (Rv. 461341 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI - IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL PRESTATORE DI LAVORO DEL LICENZIAMENTO INTIMATOGLI DA UNA SOCIETÀ PRIVATA - DEDUZIONE DELLA EFFETTIVA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA - RICHIESTA DI CONDANNA DI QUESTO ULTIMO ALLA RIASSUNZIONE - NATURA DEL PREDETTO ENTE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461341-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI - IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL PRESTATORE DI LAVORO DEL LICENZIAMENTO INTIMATOGLI DA UNA SOCIETÀ PRIVATA - DEDUZIONE DELLA EFFETTIVA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA - RICHIESTA DI CONDANNA DI QUESTO ULTIMO ALLA RIASSUNZIONE - NATURA DEL PREDETTO ENTE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale il dipendente di una società privata impugni il licenziamento da questa intimatogli deducendo che il rapporto di lavoro è da considerarsi in effetti costituito con l'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria, in relazione a prestazioni stabilmente inserite nella sua organizzazione, e chiedendo la condanna di detto ente alla riassunzione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto è rivolta all'accertamento di un rapporto di pubblico impiego, con il riconoscimento di diritti ad esso inerenti, alla stregua della natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico. (V 4359/85, mass n 441828).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)