Sez. U, Sentenza n. 4359 del 27/07/1985 (Rv. 441828 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (ESAC) - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO COL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (ESAC) - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO COL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
L'ente di sviluppo agricolo della Calabria (e.S.a.C.), di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978 n. 28 (resa in attuazione della disciplina degli enti di sviluppo agricolo fissata dalla legge nazionale 30 aprile 1976 n. 386), ha natura di ente pubblico non economico, perseguendo con strumenti pubblicistici finalità di ordine generale nel campo dell'incentivazione dell'agricoltura regionale. Ne deriva che il rapporto di lavoro dei dipendenti del predetto ente configura un rapporto di pubblico impiego e che le controversie ad esso inerenti spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 6050/83, mass n 430856).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)