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Sez. 5, Sentenza n. 12765 del 16/05/1989 Ud. (dep. 22/09/1989) Rv. 182124 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182124-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUFFICIENZA.*

Il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa, e pertanto è irrilevante che l'agente si sia mantenuto estraneo all'amministrazione dell'azienda, in quanto in ogni caso è obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ancorché affidata a tecnici specializzati. (V mass n 160447, e ivi cit.; (Conf mass n 175318; (Conf mass n 165482).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)