Sez. 5, Sentenza n. 12765 del 16/05/1989 Ud. (dep. 22/09/1989) Rv. 182124 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUFFICIENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUFFICIENZA.*
Il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa, e pertanto è irrilevante che l'agente si sia mantenuto estraneo all'amministrazione dell'azienda, in quanto in ogni caso è obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ancorché affidata a tecnici specializzati. (V mass n 160447, e ivi cit.; (Conf mass n 175318; (Conf mass n 165482).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)