Sez. 5, Sentenza n. 7928 del 17/06/1983 Ud. (dep. 06/10/1983) Rv. 160447 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - SUFFICIENZA - ESTREMI - ERRORE - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - SUFFICIENZA - ESTREMI - ERRORE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 217 secondo comma legge fallimentare non è richiesto indefettibilmente il dolo, ma è sufficiente la colpa, intesa come violazione del dovere di diligenza, al quale è tenuto - per gli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa - colui che pretenda di esercitare professionalmente un'attività di impresa di qualsiasi tipo o natura; attività che deve essere svolta secondo le regole più comuni di conduzione economica di una società civile. In tale prospettiva psicologica nessuna Rilevanza può essere conferita ad un eventuale errore, al fine dell'esclusione dello elemento soggettivo del reato. (nella specie trattavasi di asserito errore circa l'appartenenza alla categoria degli artigiani, non soggetti all'Obbligo della tenuta dei libri). (Conf mass n 156920; (Conf mass n 150587; (Conf mass n 149300; (Conf mass n 139213; (Conf mass n 139086; (Conf mass n 138912; (Conf mass n 138242; (Conf mass n 132048; (Conf mass n 131100; (Conf mass n 129866; (Conf mass n 118269; (Conf mass n 117393; (Conf mass n 115657; (Conf mass n 114444; (Conf mass n 107298).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2215, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)