diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6726 del 14/11/1986 (Rv. 448862 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ART. 134, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE LAVORAZIONI PREVISTE O ENTRO CERTO TERMINE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448862-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ART. 134, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ATTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE LAVORAZIONI PREVISTE O ENTRO CERTO TERMINE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 134, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che attribuisce le prestazioni per malattie professionali anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni stesse, sempreché l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo per ciascuna malattia indicato nella tabella allegato 4, non si pone in contrasto con l'art. 3 e l'art. 38, secondo comma, cost., trattandosi di scelte del legislatore che non introducono disparità di trattamento in situazioni uguali e che si ricollegano ad obiettive e giustificate esigenze di certezza giuridica, anche alla stregua di criteri statistici e medico-legali sulla rapportabilità di una malattia ad una pregressa attività di lavoro. (V 908/85, mass n 439082).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)