Sez. L, Sentenza n. 5093 del 05/04/2001 (Rv. 545632 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione ex art. 90 disp. att. cod. proc. civ. - Omissione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
L'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, così come prescritto - in mancanza della apposita dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza - dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., non induce nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Nella specie il consulente aveva dato avviso dell'inizio delle operazioni con lettera raccomandata; e la S.C. ha escluso - in applicazione del suindicato principio - la configurabilità della denunciata nullità).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)