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Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 23/03/1991 (Rv. 471419 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti | Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione ex art. 90 disp. att. cod. proc. civ. - Omissione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471419-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti

L'omissione della comunicazione della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, prescritta dall'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., non induce la nullità della consulenza tecnica, qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di svolgere attività difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)