Sez. 1, Sentenza n. 6499 del 19/12/1985 (Rv. 443570 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSICURATO ALL'INDENNIZZO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO DELL'ASSICURATO ALL'INDENNIZZO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
In tema di Assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura, restando in proposito irrilevante la circostanza che l'assicuratore abbia successivamente contestato l'operatività della garanzia. (V 6102/81, mass n 416897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)