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Sez. 1, Sentenza n. 4909 del 26/05/1990 (Rv. 467389 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONTRO I DANNI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467389-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONTRO I DANNI - DECORRENZA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. (V 1644/86, mass n 444998; (Conf 6499/85, mass n 443570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)