Sez. 2, Sentenza n. 5078 del 03/10/1979 (Rv. 401726 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE DEL CONDOMINO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE DEL CONDOMINO.*
I poteri di rappresentanza attiva in giudizio dell'amministratore di un condominio soggiacciono agli stessi limiti dei suoi poteri di carattere sostanziale (art 1130, 1131 cod civ); sicche la legittimazione processuale riguardo ad una domanda rivolta alla tutela sia dei diritti del condominio (nella specie: rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di conservazione dei luoghi) sia di situazioni di potere individuali dei partecipanti (nella specie: il godimento di aria e di luce garantito da quella situazione di fatto) va riconosciuto tanto in capo all'amministratore che in capo ai condomini interessati. (Conf 4760/77, mass n 388371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)