Sez. 2, Sentenza n. 4760 del 07/11/1977 (Rv. 388371 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DOMANDA RIVOLTA ALLA TUTELA SIA DI DIRITTI DEL CONDOMINIO CHE DI DIRITTI INDIVIDUALI DEI PARTECIPANTI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI CONDOMINI INTERESSATI - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DOMANDA RIVOLTA ALLA TUTELA SIA DI DIRITTI DEL CONDOMINIO CHE DI DIRITTI INDIVIDUALI DEI PARTECIPANTI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE E DEI CONDOMINI INTERESSATI - SUSSISTENZA.*
Poiche i poteri di rappresentanza attiva in giudizio dello amministratore di un condominio soggiacciono agli stessi limiti dei suoi poteri di carattere sostanziale (artt 1130 e 1131 cod civ), la legittimazione processuale, con riguardo ad una domanda rivolta alla tutela sia di diritti del condominio (nella specie, al rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di cortili), che di diritti individuali dei partecipanti (nella specie, al rispetto delle distanze legali dalle vedute di prospetto dei vari appartamenti), va riconosciuta e in capo all'amministratore e in capo ai condomini interessati. (V 3198/75, mass n 377312; (V 1836/71, mass n 352366).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)