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Sez. 3, Sentenza n. 5438 del 20/08/1983 (Rv. 430360 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA LEGALE.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430360-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA LEGALE.*

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 - secondo cui la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione di immobile urbano solo quando si protragga per almeno due mesi - è applicabile, stante l'inequivocità della formula legislativa, soltanto ai contratti prorogati per legge. (Conf 400/82, mass n 418102).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)