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Sez. 3, Sentenza n. 400 del 21/01/1982 (Rv. 418102 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA LEGALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418102-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA LEGALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 - secondo cui la morosità del conduttore può essere causa di risoluzione del contratto di locazione soltanto quando si protragga per almeno due mesi (ovvero per tre mesi, se trattasi di conduttore indigente) - è applicabile, alla stregua del suo tenore e della ratio legis comune a tutta la legislazione vincolistica, unicamente ai contratti soggetti a proroga legale, senza che ciò determini contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., in quanto non risultano pregiudicati né il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ipotizzabile esclusivamente in presenza di situazioni soggettive ed oggettive di parità, mentre i due tipi di contratti (soggetti e non soggetti a proroga) ineriscono a situazioni diverse, né il diritto di difesa, che resta inviolato nell'intero suo sistema. (V 4018/80, mass n 407934; (V 3572/79, mass n 399985; (V 1783/79, mass n 398143).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)