Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 07/06/1991 (Rv. 472579 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere | Richiesta di risarcimento all'assicuratore - Allegazione del modulo ex artt. 3 e 5 legge n. 857 del 1976 (così come modificati dalla legge di conversione n. 39 del 1977) - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere
L'inosservanza dell'onere di allegare alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il modulo, debitamente compilato, prescritto dagli artt. 3 e 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 - così come modificati dalla legge di conversione 26 febbraio 1977 n. 39 -, non è causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento perché alla inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista, dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, per il caso di inosservanza dell'onere della domanda stragiudiziale di risarcimento, rispetto al quale le disposizioni dei citati artt. 3 e 5 non hanno funzione integrativa, essendo piuttosto volute per gli altri effetti di ordine sostanziale dalle stesse (disposizioni) indicati.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)