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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997 (Rv. 503719 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - MODALITÀ | Denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39) - Trasmissione all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia congiunta - Presunzione di veridicità - Sussistenza - Valore indiziario - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503719-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - MODALITÀ

La denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2704, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 3, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)