Sez. 6, Sentenza n. 11638 del 27/01/2015 Ud. (dep. 19/03/2015) Rv. 262973 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Diritto del difensore - Bilanciamento con gli altri diritti di rilievo costituzionale effettuato dal legislatore e dalle fonti secondarie competenti in materia - Configurabilità - Valutazioni del giudice procedente - Oggetto - Indicazione - Rispetto della normativa primaria e secondaria da parte del difensore aderente all'astensione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione emessa all'esito di udienza camerale nel giudizio abbreviato in grado di appello durante il periodo di astensione in assenza dei difensori di fiducia, sia perché questi ultimi non avevano comunicato la propria adesione all'astensione, sia perché l'agitazione era stata proclamata in violazione del codice di autoregolamentazione, come accertato con apposita delibera dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 18, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)