Sez. 1, Sentenza n. 8360 del 26/07/1993 (Rv. 483316 - 01)
Adozione - Nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere | Dichiarazione dello stato di adottabilità - Inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo o materiale dei genitori o loro limitatezza culturale - Sufficienza - Esclusione - Prova certa della mancanza di un'assistenza minima - Necessità.
Adozione - Nuova disciplina - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni, situazione di abbandono - In genere
Per la dichiarazione dello stato di adottabilità - che determina la rescissione del legame familiare come prezzo inevitabile per evitare un danno maggiore ed irreversibile per il minore e che preclude qualsiasi possibile raffronto tra il tenore di vita consentito nell'ambito della famiglia naturale e quello che il minore potrebbe trovare in una famiglia adottiva - non è sufficiente l'inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo o materiale dei genitori, e la loro limitatezza culturale, ma è necessaria la prova certa che le cure prestate dalla famiglia non superino la soglia di un'assistenza minima e si traducano nella mancanza delle cure più elementari.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)