Sez. 1, Sentenza n. 4290 del 14/04/1995 (Rv. 491834 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Scelta della famiglia di origine - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
In tema di adottabilità di un minore, la scelta della famiglia di origine, per quanto prioritaria e preferenziale, resta strumentale rispetto all'obiettivo preminente della tutela degli interessi del minore, di modo che va sacrificata quando l'entità delle cure materiali e morali che la famiglia medesima è in grado di prestargli scenda, per cause non temporanee e non emendabili - ed a prescindere dalla loro imputabilità - al di sotto della soglia minima indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico del minore.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 04/05/1983 num. 184 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)