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Sez. 5, Sentenza n. 15553 del 02/07/2009 (Rv. 608712 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale dell'udienza di discussione - Omessa sottoscrizione da parte del presidente - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608712-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, il verbale dell'udienza di discussione è atto del segretario e, pertanto, l'omessa sottoscrizione di esso (e del dispositivo) da parte del presidente del collegio giudicante non costituisce una nullità insanabile, diversamente da quanto è previsto (anche nel processo ordinario di cognizione) nel caso di omessa sottoscrizione della sentenza ad opera del presidente e del giudice estensore. (La S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha precisato che l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato, ai sensi dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., in quanto il dispositivo redatto a seguito della deliberazione aveva svolto pienamente la funzione di rappresentare la volontà collegiale dell'organo giudicante trasfusa nella sentenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)